Statuto della Regione Marche
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- Creato Martedì, 20 Agosto 2013 16:39
- Pubblicato Martedì, 20 Agosto 2013 16:39
LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE MARCHE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SONO STAMPATE CON CARATTERI DISTINTI, APPORTATE DALLA LEGGE STATUTARIA 22 GENNAIO 2008, N. 2 (MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”).
Il presente testo coordinato ha esclusivamente carattere informativo.
INDICE
Preambolo
Titolo I Principi fondamentali
Art. 1 – Elementi costitutivi
Art. 2 – Europa, autonomie e formazioni sociali
Art. 3 – Uguaglianza e differenza di genere
Art. 4 – Sviluppo economico e rapporti sociali Art. 5 – Salute, ambiente e cultura
Titolo II Forma di governo
Art. 6 – Organi della Regione
Art. 7 – Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale
Art. 8 – Modificazioni della composizione della Giunta regionale
Art. 9 – Sfiducia verso uno o più assessori
Art. 10 – Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale. Scioglimento anticipato del Consiglio – Assemblea legislativa
Titolo III Organizzazione istituzionale Art. 11 – Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche
Art. 12 – Prima seduta del Consiglio – Assemblea legislativa
Art. 13 – Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
Art. 14 – Attribuzioni del Presidente del consiglio
Art. 15 – Ufficio di presidenza
Art. 16 – Consiglieri regionali
Art. 17 – Gruppi consiliari
Art. 18 – Autonomia del Consiglio – Assemblea legislativa
Art. 19 – Regolamenti interni
Art. 20 – Sedute del Consiglio – Assemblea legislativa
Art. 21 – Funzioni del Consiglio – Assemblea legislativa regionale
Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti
Art. 23 – Attività istruttorie e conoscitive
Art. 24 – Commissioni speciali e di inchiesta
Art. 25 – Presidente della giunta regionale
Art. 26 – Attribuzioni del Presidente della giunta regionale
Art. 27 – Giunta regionale
Art. 28 – Funzioni della Giunta regionale
Art. 29 – Prorogatio degli organi consiliari
Titolo IV Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali
Art. 30 – Iniziativa legislativa
Art. 31 – Procedimento legislativo
Art. 32 – Testi unici
Art. 33 – Promulgazione e pubblicazione
Art. 34 – Qualità della normazione
Art. 35 – Procedimento regolamentare
Titolo V Rapporti con le autonomie locali
Art. 36 – Sistema regionale delle autonomie locali
Art. 37 – Consiglio delle autonomie locali
Art. 38 – Competenze del Consiglio delle autonomie locali
Titolo VI Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
Art. 39 – Informazione e partecipazione
Art. 40 – Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione
Art. 41 – Petizioni
Art. 42 – Referendum abrogativo
Art. 43 – Limiti al referendum abrogativo
Art. 44 – Referendum consultivo
Titolo VII Amministrazione regionale
Art. 45 – Attività amministrativa
Art. 46 – Organizzazione amministrativa
Art. 47 – Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie
Art. 48 – Personale regionale. Incarichi
Titolo VIII Programmazione, finanze e bilancio
Art. 49 – Programmazione
Art. 50 – Entrate e beni
Art. 51 – Bilancio e rendiconto generale
Titolo IX Istituti regionali di garanzia
Art. 52 – Difensore regionale
Art. 53 – Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 54 – Commissione per le pari opportunità
Art. 55 – Altri organismi regionali indipendenti
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 56 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 – Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore
Preambolo
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche nell'adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all'Assemblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche.
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell'Unione europea e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni.
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche si impegna a garantire livelli di partecipazione politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della comunità, assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future.
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1
(Elementi costitutivi)
1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Funzioni e poteri propri sono esercitati nel rispetto della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.
2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio delle Marche.
3. La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.
4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con legge regionale.
Art. 2
(Europa, autonomie e formazioni sociali)
1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive collettività.
3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali e sociali.
4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa.
6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.
7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Art. 3
(Uguaglianza e differenza di genere)
1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio – Assemblea legislativa e della Giunta.
Art. 4
(Sviluppo economico e rapporti sociali)
1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.
2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.
3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.
4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.
5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.
6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.
7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.
Art. 5
(Salute, ambiente e cultura)
1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita.
2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.
3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.
4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti.
TITOLO II
Forma di governo
Art. 6
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, la Giunta e il suo Presidente.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi elettivi.
Art. 7
(Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)
1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e fa parte dell'organo consiliare.
2. Nella prima seduta del Consiglio – Assemblea legislativa il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo,
scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.
Art. 8
(Modificazioni della composizione della Giunta regionale)
1. Il Presidente della giunta regionale può sostituire il Vicepresidente e gli assessori previa comunicazione al Consiglio – Assemblea legislativa regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito.
Art. 9
(Sfiducia verso uno o più assessori)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della giunta riferisce al Consiglio – Assemblea legislativa sulle decisioni di competenza.
Art. 10
(Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale.
Scioglimento anticipato del Consiglio – Assemblea legislativa)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio – Assemblea legislativa regionale.
4. L'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfiducia.
5. La rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione comporta altresì le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio – Assemblea legislativa.
6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni, fino alla rielezione, sono svolte dal Vicepresidente.
TITOLO III
Organizzazione istituzionale
Art. 11
(Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche)
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Marche; è organo della rappresentanza democratica regionale ed è eletto a suffragio universale e diretto.
2. Il Consiglio – Assemblea legislativa è composto da quarantadue consiglieri.
3. Le attività del Consiglio – Assemblea legislativa e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.
Art. 12
(Prima seduta del Consiglio-Assemblea legislativa)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale più anziano d'età. I due consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.
Art. 13
(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio – Assemblea legislativa. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.
3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d'età.
4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio – Assemblea legislativa.
5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.
Art. 14
(Attribuzioni del Presidente del consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio – Assemblea legislativa regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio – Assemblea legislativa, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Cura le relazioni dell’Assemblea con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.
3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio – Assemblea legislativa in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio – Assemblea legislativa; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio – Assemblea legislativa sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
Art. 15
(Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.
Art. 16
(Consiglieri regionali)
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri atti di competenza del Consiglio – Assemblea legislativa; ha altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento ed esercita le funzioni attribuite nelle forme e secondo le procedure stabilite nel regolamento interno.
3. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.
4. Ciascun consigliere ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le indennità e il rimborso delle spese.
Art. 17
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa o, che disciplina altresì la loro organizzazione ed attività.
2. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.
3. Il regolamento interno disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la definizione del programma dei lavori del Consiglio – Assemblea legislativa.
Art. 18
(Autonomia del Consiglio-Assemblea legislativa)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.
2. Il Consiglio – Assemblea legislativa dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale.
3. Il bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.
4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio – Assemblea legislativa nel quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.
5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio – Assemblea legislativa sono approvati dal Consiglio – Assemblea legislativa su proposta dell'Ufficio di presidenza.
Art. 19
(Regolamenti interni)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.
2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:
a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio – Assemblea legislativa;
d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;
f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio – Assemblea legislativa;
g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio – Assemblea legislativa e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.
3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.
Art. 20
(Sedute del Consiglio – Assemblea legislativa)
1. Le sedute del Consiglio – Assemblea legislativa sono convocate dal Presidente, in applicazione della programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso Consiglio – Assemblea legislativa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento interno, nel quale sono definite anche le modalità per la determinazione dell'ordine del giorno.
2. Le sedute del Consiglio – Assemblea legislativa sono altresì convocate su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano il Presidente della giunta o un quinto dei consiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le modalità di convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine.
3. Le sedute del Consiglio – Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno.
4. Le deliberazioni del Consiglio – Assemblea legislativa sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
Art. 21
(Funzioni del Consiglio – Assemblea legislativa regionale)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.
2. In particolare il Consiglio – Assemblea legislativa:
a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;
g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;
h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;
m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;
n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;
o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.
Art. 22
(Commissioni consiliari permanenti)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.
2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.
3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.
4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio – Assemblea legislativa e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.
5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.
6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa.
7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni.
8. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della giunta stessa.
9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività delle commissioni consiliari permanenti.
Art. 23
(Attività istruttorie e conoscitive)
1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di riferire sulla propria attività.
2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni di soggetti esterni.
5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e dell'attività del Consiglio – Assemblea legislativa regionale.
6. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa prevede le modalità per l'esame da parte dell'Assemblea dei risultati delle indagini conoscitive.
Art. 24
(Commissioni speciali e di inchiesta)
1. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la Regione.
3. Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio – Assemblea legislativa e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza.
4. L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.
5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta.
Art. 25
(Presidente della giunta regionale)
1. Il Presidente della giunta regionale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 26
(Attribuzioni del Presidente della giunta regionale)
1. Il Presidente della giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle;
c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;
d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto;
f) sovrintende all'azione amministrativa regionale;
g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio – Assemblea legislativa;
h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio – Assemblea legislativa.
Art. 27
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di dieci assessori, compreso il Vicepresidente.
2. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal Presidente.
3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 28
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) provvede all'attuazione del programma di governo;
b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da ciascuna legge regionale;
c) presenta al Consiglio – Assemblea legislativa regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli altri documenti finanziari e contabili;
d) presenta al Consiglio – Assemblea legislativa regionale le proposte di piani e programmi regionali generali e di settore;
e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale competenza sia ad essa espressamente attribuita;
f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale, in materia di organizzazione amministrativa;
g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione;
h) delibera in materia di liti attive e passive;
i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;
j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi regionali.
2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Art. 29
(Prorogatio degli organi regionali)
1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:
a) i poteri del Consiglio – Assemblea legislativa sono prorogati sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio – Assemblea legislativa;
b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della giunta.
2. Il Consiglio – Assemblea legislativa esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti: a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;
b) a partire dal verificarsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10.
3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o, nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Vicepresidente, e la Giunta regionale esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.
4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal momento della sua proclamazione e fino alla nomina della nuova Giunta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.
TITOLO IV
Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali
Art. 30
(Iniziativa legislativa)
1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:
a) alla Giunta regionale;
b) a ciascun consigliere regionale;
c) al Consiglio delle autonomie locali;
d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
h) ai singoli consigli provinciali;
i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 31
(Procedimento legislativo)
1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.
2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio – Assemblea legislativa articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.
3. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea.
Art. 32
(Testi unici)
1. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici.
2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.
Art. 33
(Promulgazione e pubblicazione)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio – Assemblea legislativa, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio – Assemblea legislativa.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.
3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".
Art. 34
(Qualità della normazione)
1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.
3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio – Assemblea legislativa sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.
Art. 35 (Procedimento regolamentare)
1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.
3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell’Assemblea.
4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza dell’Assemblea si applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali; l'approvazione del
regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l’Assemblea.
5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.
TITOLO V Rapporti con le autonomie locali
Art. 36 (Sistema regionale delle autonomie locali)
1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.
2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e partecipazione delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed amministrativa.
3. La Regione conferisce agli enti locali, con legge e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei Comuni, attribuendo alle Province il ruolo di coordinamento sul territorio in funzione degli obiettivi della programmazione.
5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane.
Art. 37 (Consiglio delle autonomie locali)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.
3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:
a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;
c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.
Art. 38 (Competenze del Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio – Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:
a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difformi dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.
4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.
5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio – Assemblea legislativa regionale.
TITOLO VI Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
Art. 39 (Informazione e partecipazione)
1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio – Assemblea legislativa regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.
Art. 40 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione)
1. È istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.
2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio di tale organismo.
3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.
Art. 41 (Petizioni)
1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni possono inviare petizioni al Consiglio – Assemblea legislativa regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa prevede le modalità per il loro esame.
Art. 42 (Referendum abrogativo)
1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Presidente della giunta regionale indice il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due consigli provinciali oppure venti consigli comunali oppure tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.
3. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito referendario.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio – Assemblea legislativa regionale.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
7. Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
8. I referendum si svolgono in un'unica tornata per ciascun anno. 9. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.
Art. 43 (Limiti al referendum abrogativo)
1. Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le disposizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni del Consiglio – Assemblea legislativa, le leggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione.
2. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.
Art. 44 (Referendum consultivo)
1. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.
2. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
TITOLO VII Amministrazione regionale
Art. 45 (Attività amministrativa)
1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.
2. In particolare la Regione assicura:
a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi;
b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;
c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;
d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati;
e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Art. 46 (Organizzazione amministrativa)
1. L'esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le competenze di gestione spettanti ai dirigenti.
2. Agli organi di governo competono in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria e la realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata secondo la legge regionale, in conformità al presente Statuto.
Art. 47 (Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie)
1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.
2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.
3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.
4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio – Assemblea legislativa sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.
5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che operano in ambiti di rilevante interesse regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.
Art. 48 (Personale regionale. Incarichi)
1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva in relazione alle rispettive competenze.
2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei quali sono inseriti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e quelli delle strutture amministrative della Giunta regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.
3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere conferiti
incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.
TITOLO VIII Programmazione, finanze e bilancio
Art. 49 (Programmazione)
1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.
Art. 50 (Entrate e beni)
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria diretta ad assicurare il finanziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie entrate ed in particolare:
a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
b) accede all'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell'Unione europea;
c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali.
2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie necessarie.
3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge statale.
Art. 51 (Bilancio e rendiconto generale)
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio – Assemblea legislativa, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio – Assemblea legislativa entro il 30 settembre. Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio – Assemblea legislativa nei modi e nei termini previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.
TITOLO IX Istituti regionali di garanzia
Art. 52 (Difensore regionale)
1. La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale, istituisce l'ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale.
2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.
Art. 53 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori. 2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.
Art. 54 (Commissione per le pari opportunità)
1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.
Art. 55 (Altri organismi regionali indipendenti)
1. La Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio – Assemblea legislativa regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni.
2. La Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni.
TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie
Art. 56 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Gli organi della Regione, costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al compimento della legislatura regionale.
2. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 57 (Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)
1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione.
2. Il presente Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio – Assemblea legislativa, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione.
3. A seguito della sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, è nuovamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.